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Nel 2017 cala il costo del lavoro

Cala il costo del lavoro. Dal 1° gennaio non vanno più versati all’Inps il contributo ordinario di mobilità pari allo 0,30% (pagato dalle imprese con più di 15 dipendenti) né quello aggiuntivo di disoccupazione speciale edile pari allo 0,80% (pagato da tutte le aziende edili) e nemmeno il contributo d’ingresso alla mobilità, nei casi di licenziamenti collettivi, che è però sostituito dal ticket licenziamento. I contributi non vanno più pagati perché, sempre dal 1° gennaio, non sono più erogate l’indennità di mobilità e il trattamento speciale di disoccupazione edile. A spiegarlo è l’Inps nel messaggio n. 99 di ieri.
Riforma Fornero. Le novità scaturiscono dalla legge n. 92/2012 (riforma Fornero) che, con decorrenza dal 1° gennaio, ha fissato l’abrogazione delle seguenti misure per i casi disoccupazione involontaria:
a) indennità di mobilità ordinaria;
b) trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia;
c) iscrizione nelle liste di mobilità;
d) incentivi per l’assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.
Spiega l’Inps che l’abrogazione dei predetti trattamenti comporta, dalla stessa data, anche la naturale cessazione dell’obbligo di versamento dei contributi correlati.